Statuto modificato dal Consiglio
Regionale del 10 marzo 2005 ATTO COSTITUTIVO di
ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA
L’anno millenovecentoottantasette, il giorno quattordici del
mese di dicembre (14 dicembre 1987) in Roma, nel mio studio in
via di Villa Grazioli n.1; avanti a me il dottor Francesco
Scaldaferri, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, non
assistito da testi con espressa concorde rinunzia dei
comparenti, sono presenti: - GUERISOLI Giovanni, nato a
Roma il 20 luglio 1944, e - ZUCCHIATTI Gilberto, nato a
Roma il 13 gennaio 1935, domiciliato per la carica ove in
appresso, che dichiarano di intervenire al presente atto nelle
rispettive qualità di Segretario Generale Aggiunto e
Segretario Regionale, pertanto di legali rappresentanti della
“Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori” - CISL - Unione
Sindacale Regionale Lazio con sede in Roma, Via Carlo Cattaneo
n° 23 Codice Fiscale: 80201410588; - GASSI Giovanbattista,
nato a Roma il 14 novembre 1944, domiciliato ivi in Via Carlo
Cattaneo n° 23 - dirigente Sindacale; C.F.: GSS GNB 44S14
H501X; comparenti della cui identità personale sono certo,
i quali mi chiedono di ricevere questo atto in virtù del quale
convengono e stipulano:
ART. 1. E’ costituita tra la Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori - CISL - Unione Sindacale Regionale
Lazio, in persona come sopra, e il signor Giovanbattista
Gassi, una associazione denominata: “Associazione Italiana
Difesa Consumatori ed Ambiente - ADICONSUM - Regionale
Lazio”
ART. 2. L’associazione, non avente scopo di lucro,
aderisce e intende contribuire attivamente alla realizzazione
dei principi e dei programmi dell’ADICONSUM Nazionale
(Associazione Italiana Difesa Consumatori ed Ambiente); le
finalità specifiche sono quelle dettagliatamente indicate
all’art. 4 dello statuto dell’Associazione che, approvato dai
comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera “A”,
omessane la lettura da me Notaio per espressa volontà dei
comparenti che dichiarano di ben conoscerlo.
ART. 3. La sede dell’Associazione è attualmente in
Roma, Via Carlo Cattaneo n° 23.
ART. 4. La durata dell’Associazione è stabilita a
tempo indeterminato: il primo esercizio si chiuderà al
31.12.1988.
ART. 5. In attesa della costituzione degli organi
Associativi previsti dallo Statuto, la legale rappresentanza
dell’Associazione viene conferita al signor Giovanbattista
Gassi qui costituito: allo stesso sono altresì affidati, e
sempre in via provvisoria i compiti di cui all’art. 15 dello
Statuto, nonché ogni altro da svolgere per la funzionalità
dell’Associazione: gli organi previsti dallo Statuto dovranno
costituirsi entro e non oltre il 30 giugno 1988.
ART. 6. Per quanto riguarda le previsioni di cui
all’articolo 16 del Codice Civile si fa riferimento allo
Statuto qui allegato sub “A”. Le spese di questo atto e
conseguenti sono a carico dell’Associazione. Di questo
atto io Notaio ho dato lettura ai comparenti che su mia
domanda dichiarano di approvarlo; consta di un foglio
dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio
completato a mano su due facciate e quanto sin qui della
terza.
STATUTO della “ADICONSUM - Regionale Lazio
Onlus”
ART. 1.
E’ costituita con la sede a Roma, l’Associazione Difesa
Consumatori ed Ambiente - “ADICONSUM - Regionale Lazio”, in
breve “ADICONSUM - Regionale Lazio Onlus”. Essa è promossa
da soci della CISL Regionale tramite le rispettive
rappresentanze. L’associazione, che non ha finalità di
lucro, ha come scopo esclusivo la tutela dei diritti e degli
interessi dei consumatori e degli utenti quali: il diritto
alla salute, il diritto alla sicurezza ed alla qualità dei
prodotti e dei servizi, il diritto ad una informazione
adeguata e ad una pubblicità corretta, il diritto alla
correttezza, trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali
concernenti beni e servizi, il diritto alla erogazione dei
servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, il
diritto all’educazione al consumo responsabile, critico e
solidale, eco-compatibile e per un uso razionale dell’energia,
il diritto all’educazione all’uso del denaro per prevenire il
fenomeno del sovraindebitamento e dell’usura, il diritto a
ricevere assistenza e sostegno per chi è vittima dell’usura o
versa in stato di bisogno. L’Associazione si ispira ai
principi della partecipazione democratica, della solidarietà e
promozione sociale, dell’autonomia e responsabilità, e a tutti
i principi su cui è stata fondata l’Unione Europea. La
durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
ART. 2.
L’ADICONSUM Regionale Onlus aderisce all’ADICONSUM
Nazionale Onlus (Associazione Difesa Consumatori e Ambiente)
ed esplica le proprie attività, secondo gli indirizzi
deliberati sia dagli organi statutari nazionali nonché dai
propri organi, nei settori indicati nell’articolo 1 di questo
statuto nell’ambito del territorio regionale.
ART. 3.
L’ADICONSUM Regionale Lazio Onlus articola la propria
struttura a livello regionale e comprensoriale/territoriale ,
sulla base di apposito regolamento. Le strutture
comprensoriali verranno costituite secondo i principi previsti
dallo statuto per la struttura regionale.
ART.
4.
Nel perseguire i seguenti obbiettivi, l’ADICONSUM Regionale
Lazio Onlus intende in particolare operare per:
• la promozione di una cultura associativa fra i
consumatori ed utenti che li porti a porsi come interlocutori
organizzati delle istituzioni, delle altre forze sociali, dei
produttori di beni e servizi;
• promuovere l’informazione, la formazione e l’educazione
al consumo dei beni e servizi anche attraverso ricerche,
studi, test, sondaggi, osservatori, manifestazioni, convegni e
corsi di formazione, in proprio o per conto o in
collaborazione di soggetti pubblici e privati;
• affermare il corretto uso dei mezzi pubblicitari per
eliminare la pubblicità ingannevole e le pratiche commerciali
abusive;
• promuovere una cultura conciliativa per la risoluzione
delle controversie;
• tutelare gli interessi economici e giuridici dei
consumatori ed utenti ricorrendo agli strumenti della
costituzione di parte civile nel processo penale, e della
costituzione nel processo civile e amministrativo, della
trattativa, nonché alle azioni e ai ricorsi in sede
amministrativa e giurisdizionale, al fine di ottenere un uso
corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di
pubblicità ingannevole, di garantire la sicurezza e la qualità
dei prodotti e dei beni di consumo e la tutela della salute e
dell’ambiente, di evitare l’inserimento e di accertare
l’inefficacia delle clausole vessatorie nei contratti dei
consumatori, di eliminare ogni pratica contrattuale,
commerciale ed economica scorretta ed abusiva, di far cessare
gli abusi, le speculazioni e le frodi, di ottenere forme
riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti
dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli
interessi dei consumatori e degli utenti;
• contrattare con enti, associazioni, imprese, istituzioni
pubblici e privati normative e principi che assicurino
adeguate informazioni, trasparenza e controllo ai
consumatori-utenti e/o miglioramento della qualità del
prodotto di servizio;
• promuovere il controllo sociale dei servizi, stimolare
una equilibrata diffusione, verificarne il livello
qualitativo;
• rappresentare gli interessi dei consumatori-utenti nei
competenti organismi ai livelli locali, regionali, nazionali,
europei ed internazionali;
• rivendicare una politica del consumo che divenga parte
integrante della politica economica regionale; una adeguata
legislazione in materia di assistenza e di tutela dei
consumatori, che preveda anche la presenza di strutture
consultive e decisionali legittimate ad esprimere gli
interessi dei consumatori in rapporto alle istituzioni;
• stabilire rapporti di collaborazione con altre
associazioni, organizzazioni e comitati di consumatori
operanti sul territorio regionale per sviluppare un adeguato
movimento dei consumatori;
• promuovere gruppi di acquisto collettivi, stipulare
accordi e convenzioni che consentano concreti risparmi per gli
associati;
• denunciare abusi, speculazioni, frodi; svolgere attività
di informazione, prevenzione, assistenza e tutela nei casi di
usura, attivando o partecipando a iniziative di solidarietà in
favore degli usurati;
• promuovere azioni contro ogni forma di inquinamento e per
il controllo della qualità dei prodotti e dei beni di consumo,
a tutela della salute e della sicurezza;
• promuovere per l’ambiente iniziative di informazione e di
educazione per il consumo eco-compatibile, per l’uso razionale
dell’energia e lo sviluppo delle energie alternative, nella
salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema;
• promuovere osservatori per rilevare la qualità, i prezzi
e le tariffe dei beni di consumo e servizi; promuovere gruppi
d’acquisto collettivi; stipulare accordi e convenzioni che
consentano concreti risparmi o altre convenienze per gli
associati; promuovere la mobilitazione dei consumatori-utenti
e ogni altra azione utile ad affermare gli interessi dei
consumatori;
• promuovere strutture di servizio per l’espletamento
dell’attività dell’associazione;
• prevenire, con ogni mezzo consentito dalla legge, il
fenomeno dell’usura e di sovraindebitamento ad ogni livello e
sotto qualsiasi forma si presenti, anche attraverso forme di
tutela, prevenzione, assistenza ed informazione, anche
attivando o partecipando ad iniziative di solidarietà in
favore degli usurati. Lo stato di bisogno dell’usurato o di
colui che si trovi nell’imminente rischio di diventare tale,
sarà accertato con giudizio insindacabile dal Comitato tecnico
– scientifico (CTS) che potrà essere costituito così come
previsto dall’art. 16 del presente statuto. Per la lotta
all’usura l’associazione potrà prestare garanzie per
facilitare la concessione del credito da parte di banche,
Istituti di credito ed altri intermediari finanziari, con
onere di restituzione da parte del debitore. Per quanto
attiene l’aspetto della prevenzione dell’usura, l’associazione
opera ai sensi e per gli effetti della L 7 Marzo 1996 n. 108,
utilizzando anche altri fondi comunque destinati allo
scopo.
ART. 5.
Possono essere soci:
- Tutti i cittadini, i consumatori ed utenti che
condividono il presente Statuto;
- Le strutture e organizzazioni sindacali della CISL
Regionale Lazio ai vari livelli categoriali e confederali,
enti e cooperative che intendono contribuire e sostenere la
tutela del consumatore-utente;
- Le associazioni, movimenti, leghe, circoli, gruppi
organizzati purché i loro scopi si richiamino agli interessi
dei consumatori, degli utenti, dei lavoratori e che non siano
in contrasto con le finalità dell’Associazione.
- La rappresentanza dei soci collettivi nella vita
associativa viene regolata da apposite convenzioni stipulate
tra le parti;
- Ogni prestazione fornita dagli aderenti è a titolo
gratuito.
ART. 6.
Ogni iscritto, in quanto socio, esercita i seguenti
diritti:
- partecipa a tutte le attività e fruisce dei servizi di
ADICONSUM Regionale Lazio Onlus;
- Esercita il diritto di voto per eleggere gli organi
direttivi previsti;
- Partecipa ad ogni manifestazione o iniziativa della vita
associativa.
ART. 7.
L’Associazione richiede che ogni socio adempia ai seguenti
doveri:
- Operare attivamente per affermare le idee, gli indirizzi,
i programmi proposti dall’Associazione;
- Partecipare alle riunioni e alle manifestazioni
consumatori collaborando all’elaborazione delle decisioni;
nonché alla formulazione e realizzazione di tutte le
iniziative ed attività approvate dagli organi statutari;
- Versare regolarmente i contributi associativi secondo le
indicazioni e le norme fissate dagli organi competenti; -
Osservare e adempiere alle decisioni contenute in Statuto,
Regolamenti e delibere degli organi.
ART. 8.
Gli associati cessano di fare parte dell’ADICONSUM
Regionale Lazio Onlus per: decesso, recesso, esclusione o
scioglimento dell’Associazione ovvero dell’Ente a questa
partecipante.
ART. 9.
Il recesso di una organizzazione associata è ammessa
quando, per motivate ragioni esso è deliberato dai suoi
organismi competenti. Il recesso deve essere comunicato per
iscritto al Comitato di Segreteria dell’Associazione.
ART. 10.
L’associato, oltre che nei casi previsti dalla legge, può
essere escluso quando: - Non osservi le disposizione
dell’atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento, oppure
le deliberazioni legalmente prese dagli organi;
- In qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare gli
interessi dell’Associazione;
- Quando eserciti in proprio o entrando a far parte di
altre organizzazioni, attività in contrasto con
l’Associazione. L’esclusione viene decisa dal Comitato di
Segreteria. La delibera di esclusione motivata sarà comunicata
all’associato, nel termine di trenta giorni dalla decisione:
contro di essa è ammesso ricorso al Consiglio dei Probiviri
entro trenta giorni dalla comunicazione.
ART. 11.
Nel caso di recesso, esclusione o scioglimento, l’associato
che cessa di far parte dell’Associazione non ha diritto alla
restituzione della quota sociale versata.
ART. 12.
Il Congresso è il massimo organo deliberante
dell’Associazione. Esso è costituito dai rappresentanti dei
soci espressi dalle strutture aderenti e dai rappresentanti
dei soci individuali delegati su base territoriale, secondo
modalità e criteri definiti nel regolamento di cui
all’art.3. Il Congresso ha tutti i poteri per conseguire le
finalità sociali ed in particolare:
a - Elegge il Consiglio Regionale dell’Associazione;
b - Nomina i componenti del Collegio dei probiviri;
c - Delinea le direttive dell’attività dell’Associazione e
la programmazione generale del quadriennio successivo;
d - Elegge i delegati al Congresso Nazionale.
Il Congresso si riunisce:
a - In sessione ordinaria, ogni quattro anni per la
trattazione degli argomenti indicati nelle precedenti lettere
a, b, c, d;
b - In sessione straordinaria, qualora ne sia fatta
richiesta da almeno i due terzi dei componenti del
Consiglio.
ART. 13.
Il Consiglio Regionale dell’Associazione è composto: -
da un minimo di quindici a un massimo di trentuno componenti
eletti dal Congresso per un quadriennio; - da un
rappresentante per ogni struttura territoriale e struttura
regionale aderente.
Il Consiglio Regionale propone al Comitato di Segreteria
nazionale la nomina del Segretario Generale. Su proposta del
Segretario Generale il Consiglio Regionale elegge i membri del
Comitato di Segreteria. Il Consiglio Regionale quale organo
deliberativo permanente:
a - formula il programma annuale dell’Associazione sulla
base delle direttive approvate dal congresso;
b - approva i bilanci preventivi e consultivi predisposti
dal Comitato di Segreteria e le relative relazioni; definisce
il contributo associativo annuale e relative modalità sulla
base delle delibere dell’associazione nazionale;
c - coordina e controlla l’attività delle strutture
territoriali, nominandone i Segretari generali, proposti dalle
rispettive assemblee;
d - istituisce, su proposta del Comitato di Segreteria, i
settori, stabilendone le attribuzioni;
e - elegge il Presidente ed i componenti del Collegio dei
revisori dell’Ente;
f - delibera, a maggioranza dei due terzi dei presenti,
eventuali cooptazioni di membri motivate da esigenze di
rappresentanza territoriale e settoriale;
g - approva il regolamento per la partecipazione dei soci
aderenti e/o affiliati al Congresso dell’Associazione.
h - le cariche dei membri del Consiglio Regionale
dell’associazione sono gratuite.
ART. 14.
Il comitato di Segreteria è composto da un minimo di 3 ad
un massimo di 5 membri tra i quali è compreso il Segretario
Generale: esso è l’organo esecutivo delle deliberazioni
assunte dal Congresso e dal Consiglio Regionale: prende tutte
le misure atte ad assicurare il normale funzionamento
dell’Associazione.
Inoltre il Comitato di Segreteria:
a - predispone ogni necessario regolamento anche in ordine
al funzionamento dei servizi dell’Associazione;
b - propone all’associazione del Consiglio Regionale il
regolamento generale per l’applicazione dello Statuto ed
eventuali modifiche;
c - convoca il Consiglio Regionale, determinandone i
rispettivi ordini del giorno;
d - predispone i bilanci consuntivi e preventivi da
sottoporre all’approvazione del Consiglio Regionale;
e - delibera le variazioni di bilancio, le eventuali
riserve e la destinazione di nuove entrate;
f - ratifica i provvedimenti assunti dal Segretario
generale in via di urgenza;
g - applica le modalità del pagamento e delle contribuzioni
dell’Associazione disposte dagli organi centrali, nonché delle
quote associative annuali;
h - nomina rappresentanti dell’Associazione presso Comitati
consultivi o decisionali di organismi pubblici o istituzionali
a livello regionale;
i - nomina i responsabili dei settori operativi, dei
Comitati tecnico-scientifici.
Il Comitato di Segreteria dura in carica quattro
anni. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
- le cariche dei membri del Comitato di Segreteria sono
gratuite.
ART. 15.
Il Segretario Generale è il Legale Rappresentante
dell’Associazione.
Oltre ai compiti e funzioni previsti nel Regolamento,
spetta al Segretario Generale:
a - convocare, presiedere e coordinare il Comitato di
Segreteria ed il Consiglio Regionale;
b - coordinare l’attività dell’associazione, predisporre i
bilanci, curare i rapporti esterni dell’Associazione;
c - conferire deleghe per singoli atti o serie di atti ai
componenti del Comitato di Segreteria, ovvero a collaboratori
e/o esperti;
d - accettare da pubbliche amministrazioni e privati,
donazioni, liberalità e contributi non in contrasto con le
finalità dell’Ente.
In assenza del Segretario Generale o per motivato
impedimento, i poteri ad esso conferiti sono esercitati da un
componente il Comitato di Segreteria designato dal Comitato
stesso.
ART. 16.
Per l’attuazione dei programmi di attività e per lo
svolgimento di ricerche, studi, per l’apprestamento di
documentazione e di quanto altro sia richiesto vengono
costituiti appositi Comitati operativi nei vari campi di
attività dell’Associazione. Il Comitato di Segreteria si
avvarrà di collaborazioni tecnico-scientifiche per
l’espletamento dell’attività dell’Associazione. Il Comitato
di Segreteria determina le modalità di funzionamento e
relative convenzioni.
ART. 17.
Il controllo della gestione dell’Ente è affidato al
Collegio dei Sindaci, interni e/o esterni all’associazione,
composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal
Consiglio Regionale su proposta dei rappresentanti delegati
dei soci ordinari. Il Collegio rimane in carica un
quadriennio ed i propri componenti possono essere
confermati. I componenti del Collegio possono partecipare
alle riunioni del Comitato di Segreteria, nonché a quelli del
Consiglio Regionale e del Congresso. Nel caso di revisori
interni all’associazione l’incarico è a titolo gratuito.
ART. 18.
Al Consiglio Regionale ADICONSUM sono demandate tutte le
controversie insorte tra l’associazione e i soci e fra questi
medesimi, relativamente ai rapporti sociali, nonché le
funzioni interpretative dello Statuto e del Regolamento salva
sempre la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria
competente.
ART. 19.
In ogni comprensorio e/o provincia sarà promossa la
costituzione di strutture territoriali ADICONSUM con finalità,
organi analoghi a quelli previsti a livello regionale. Ogni
ADICONSUM territoriale dovrà dotarsi di un proprio regolamento
interno sulla base dello Statuto regionale e regolamento
nazionale. L’ADICONSUM regionale Lazio Onlus promuove e
coordina l’attività delle strutture decentrate che si
costituiscono nel territorio della Regione. Ogni gruppo
d’acquisto collettivo promosso dall’Associazione, ovvero
comitato, lega, associazione che si formi a livello
territoriale, d’impresa, dei singoli enti e strutture di
servizio è diretto e coordinato da un responsabile eletto
dagli associati e nominato dal Segretario Generale del
comprensorio e/o provincia.
ART. 20.
L’esercizio finanziario dell’Associazione è corrispondente
all’anno solare. Il Bilancio di previsione deve essere
sottoposto all’esame del Consiglio Regionale nello stesso
giorno in cui è convocato per l’approvazione del bilancio
consuntivo, e comunque non oltre i quattro mesi dall’inizio
dell’anno.
ART. 21.
Per il raggiungimento degli scopi previsti all’articolo 4 e
per quanto altro sarà ritenuto utile per il migliore
conseguimento degli stessi, l’ADICONSUM Regionale Lazio Onlus
si avvale:
a - delle quote associative;
b - dei contributi degli enti locali, della regione;
c - dei mezzi ricavati da pubblicazioni, ricerche, studi,
documentazioni o quanto altro realizzato per conto degli
aderenti e dei terzi, istituzioni pubbliche o di organismi
privati;
d - dei proventi ricavati da sottoscrizioni, contributi
ordinari e straordinari, pubblici o privati;
e - contributi di organismi internazionali.
ART. 22.
Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili di
cui l’Associazione è proprietaria o titolare per acquisto,
lascito o donazione, e di tutti gli altri valori dei quali
abbia piena disponibilità a qualsiasi titolo. I singoli
associati o gruppi di associati e le associazioni aderenti
all’Associazione non possono chiedere la divisione del Fondo
Comune, né pretendere, in caso di recesso quota alcuna per
qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di
contributi in precedenza versati per tutto il periodo di
esistenza dell’associazione.
ART. 23.
L’Associazione risponde di fronte ai terzi ed all’Autorità
Giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Comitato
di Segreteria.
ART. 24.
Le organizzazioni aderenti e territoriali nonché le persone
che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da
essi direttamente assunte verso chiunque, e non potranno per
qualsiasi titolo o causa, in specie per il fatto dell’adesione
chiedere di essere sollevate da tale responsabilità.
ART. 25.
Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi
di natura finanziaria disposti dall’associazione nei confronti
o a favore delle organizzazioni territoriali, costituiscono
normale attività di assistenza propria dell’associazione senza
assunzione di corresponsabilità. L’ADICONSUM Regionale
Lazio Onlus ha facoltà di verifica dei bilanci delle
organizzazioni territoriali.
ART. 26.
Il Comitato di Segreteria quando siano venuti a mancare i
presupposti politici e associativi che hanno dato origine ad
ADICONSUM può proporre le scioglimento. Lo scioglimento
dell’associazione può essere pronunciato solamente dal
Consiglio Regionale con la maggioranza dei tre quarti degli
aventi diritto al voto.
ART. 27.
Le modifiche al presente statuto sono decise dal Consiglio
Regionale con la maggioranza dei due terzi degli aventi
diritto al voto, e devono essere coerenti con le norme
previste dallo statuto nazionale.
ART. 28.
Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le
disposizioni di legge in materia, alle quali si fa
riferimento, e lo statuto e il regolamento nazionale
ADICONSUM.
ART. 29.
Le strutture territoriali dovranno attenersi alle norme
contenute nel presente statuto regionale e provvedere di
conseguenza ad adeguare ad esse i propri statuti. Le norme
contrastanti sono nulle. La competenza a dichiararne la
nullità è del Consiglio Regionale
ADICONSUM.
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