http://www.adiconsumlazio.org - SITO DELL' ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE LAZIO-
 

STATUTO ADICONSUM - REGIONALE LAZIO
Statuto modificato dal Consiglio Regionale del 10 marzo 2005
ATTO COSTITUTIVO di ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA


L’anno millenovecentoottantasette, il giorno quattordici del mese di dicembre (14 dicembre 1987) in Roma, nel mio studio in via di Villa Grazioli n.1; avanti a me il dottor Francesco Scaldaferri, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, non assistito da testi con espressa concorde rinunzia dei comparenti, sono presenti:
- GUERISOLI Giovanni, nato a Roma il 20 luglio 1944, e
- ZUCCHIATTI Gilberto, nato a Roma il 13 gennaio 1935, domiciliato per la carica ove in appresso, che dichiarano di intervenire al presente atto nelle rispettive qualità di Segretario Generale Aggiunto e Segretario Regionale, pertanto di legali rappresentanti della “Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori” - CISL - Unione Sindacale Regionale Lazio con sede in Roma, Via Carlo Cattaneo n° 23 Codice Fiscale: 80201410588;
- GASSI Giovanbattista, nato a Roma il 14 novembre 1944, domiciliato ivi in Via Carlo Cattaneo n° 23 - dirigente Sindacale;
C.F.: GSS GNB 44S14 H501X;
comparenti della cui identità personale sono certo, i quali mi chiedono di ricevere questo atto in virtù del quale convengono e stipulano:

ART. 1. E’ costituita tra la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - CISL - Unione Sindacale Regionale Lazio, in persona come sopra, e il signor Giovanbattista Gassi, una associazione denominata: “Associazione Italiana Difesa Consumatori ed Ambiente - ADICONSUM - Regionale Lazio”

ART. 2. L’associazione, non avente scopo di lucro, aderisce e intende contribuire attivamente alla realizzazione dei principi e dei programmi dell’ADICONSUM Nazionale (Associazione Italiana Difesa Consumatori ed Ambiente); le finalità specifiche sono quelle dettagliatamente indicate all’art. 4 dello statuto dell’Associazione che, approvato dai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera “A”, omessane la lettura da me Notaio per espressa volontà dei comparenti che dichiarano di ben conoscerlo.

ART. 3. La sede dell’Associazione è attualmente in Roma, Via Carlo Cattaneo n° 23.

ART. 4. La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato: il primo esercizio si chiuderà al 31.12.1988.

ART. 5. In attesa della costituzione degli organi Associativi previsti dallo Statuto, la legale rappresentanza dell’Associazione viene conferita al signor Giovanbattista Gassi qui costituito: allo stesso sono altresì affidati, e sempre in via provvisoria i compiti di cui all’art. 15 dello Statuto, nonché ogni altro da svolgere per la funzionalità dell’Associazione: gli organi previsti dallo Statuto dovranno costituirsi entro e non oltre il 30 giugno 1988.

ART. 6. Per quanto riguarda le previsioni di cui all’articolo 16 del Codice Civile si fa riferimento allo Statuto qui allegato sub “A”.
Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico dell’Associazione.
Di questo atto io Notaio ho dato lettura ai comparenti che su mia domanda dichiarano di approvarlo; consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su due facciate e quanto sin qui della terza.


STATUTO della “ADICONSUM - Regionale Lazio Onlus”


ART. 1.

E’ costituita con la sede a Roma, l’Associazione Difesa Consumatori ed Ambiente - “ADICONSUM - Regionale Lazio”, in breve “ADICONSUM - Regionale Lazio Onlus”.
Essa è promossa da soci della CISL Regionale tramite le rispettive rappresentanze.
L’associazione, che non ha finalità di lucro, ha come scopo esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti quali: il diritto alla salute, il diritto alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi, il diritto ad una informazione adeguata e ad una pubblicità corretta, il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, il diritto alla erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, il diritto all’educazione al consumo responsabile, critico e solidale, eco-compatibile e per un uso razionale dell’energia, il diritto all’educazione all’uso del denaro per prevenire il fenomeno del sovraindebitamento e dell’usura, il diritto a ricevere assistenza e sostegno per chi è vittima dell’usura o versa in stato di bisogno. L’Associazione si ispira ai principi della partecipazione democratica, della solidarietà e promozione sociale, dell’autonomia e responsabilità, e a tutti i principi su cui è stata fondata l’Unione Europea.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2.

L’ADICONSUM Regionale Onlus aderisce all’ADICONSUM Nazionale Onlus (Associazione Difesa Consumatori e Ambiente) ed esplica le proprie attività, secondo gli indirizzi deliberati sia dagli organi statutari nazionali nonché dai propri organi, nei settori indicati nell’articolo 1 di questo statuto nell’ambito del territorio regionale.

ART. 3.

L’ADICONSUM Regionale Lazio Onlus articola la propria struttura a livello regionale e comprensoriale/territoriale , sulla base di apposito regolamento.
Le strutture comprensoriali verranno costituite secondo i principi previsti dallo statuto per la struttura regionale.

ART. 4.

Nel perseguire i seguenti obbiettivi, l’ADICONSUM Regionale Lazio Onlus intende in particolare operare per:

• la promozione di una cultura associativa fra i consumatori ed utenti che li porti a porsi come interlocutori organizzati delle istituzioni, delle altre forze sociali, dei produttori di beni e servizi;

• promuovere l’informazione, la formazione e l’educazione al consumo dei beni e servizi anche attraverso ricerche, studi, test, sondaggi, osservatori, manifestazioni, convegni e corsi di formazione, in proprio o per conto o in collaborazione di soggetti pubblici e privati;

• affermare il corretto uso dei mezzi pubblicitari per eliminare la pubblicità ingannevole e le pratiche commerciali abusive;

• promuovere una cultura conciliativa per la risoluzione delle controversie;

• tutelare gli interessi economici e giuridici dei consumatori ed utenti ricorrendo agli strumenti della costituzione di parte civile nel processo penale, e della costituzione nel processo civile e amministrativo, della trattativa, nonché alle azioni e ai ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale, al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo e la tutela della salute e dell’ambiente, di evitare l’inserimento e di accertare l’inefficacia delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, di eliminare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva, di far cessare gli abusi, le speculazioni e le frodi, di ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

• contrattare con enti, associazioni, imprese, istituzioni pubblici e privati normative e principi che assicurino adeguate informazioni, trasparenza e controllo ai consumatori-utenti e/o miglioramento della qualità del prodotto di servizio;

• promuovere il controllo sociale dei servizi, stimolare una equilibrata diffusione, verificarne il livello qualitativo;

• rappresentare gli interessi dei consumatori-utenti nei competenti organismi ai livelli locali, regionali, nazionali, europei ed internazionali;

• rivendicare una politica del consumo che divenga parte integrante della politica economica regionale; una adeguata legislazione in materia di assistenza e di tutela dei consumatori, che preveda anche la presenza di strutture consultive e decisionali legittimate ad esprimere gli interessi dei consumatori in rapporto alle istituzioni;

• stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni, organizzazioni e comitati di consumatori operanti sul territorio regionale per sviluppare un adeguato movimento dei consumatori;

• promuovere gruppi di acquisto collettivi, stipulare accordi e convenzioni che consentano concreti risparmi per gli associati;

• denunciare abusi, speculazioni, frodi; svolgere attività di informazione, prevenzione, assistenza e tutela nei casi di usura, attivando o partecipando a iniziative di solidarietà in favore degli usurati;

• promuovere azioni contro ogni forma di inquinamento e per il controllo della qualità dei prodotti e dei beni di consumo, a tutela della salute e della sicurezza;

• promuovere per l’ambiente iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l’uso razionale dell’energia e lo sviluppo delle energie alternative, nella salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema;

• promuovere osservatori per rilevare la qualità, i prezzi e le tariffe dei beni di consumo e servizi; promuovere gruppi d’acquisto collettivi; stipulare accordi e convenzioni che consentano concreti risparmi o altre convenienze per gli associati; promuovere la mobilitazione dei consumatori-utenti e ogni altra azione utile ad affermare gli interessi dei consumatori;

• promuovere strutture di servizio per l’espletamento dell’attività dell’associazione;

• prevenire, con ogni mezzo consentito dalla legge, il fenomeno dell’usura e di sovraindebitamento ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti, anche attraverso forme di tutela, prevenzione, assistenza ed informazione, anche attivando o partecipando ad iniziative di solidarietà in favore degli usurati.
Lo stato di bisogno dell’usurato o di colui che si trovi nell’imminente rischio di diventare tale, sarà accertato con giudizio insindacabile dal Comitato tecnico – scientifico (CTS) che potrà essere costituito così come previsto dall’art. 16 del presente statuto. Per la lotta all’usura l’associazione potrà prestare garanzie per facilitare la concessione del credito da parte di banche, Istituti di credito ed altri intermediari finanziari, con onere di restituzione da parte del debitore. Per quanto attiene l’aspetto della prevenzione dell’usura, l’associazione opera ai sensi e per gli effetti della L 7 Marzo 1996 n. 108, utilizzando anche altri fondi comunque destinati allo scopo.

ART. 5.

Possono essere soci:

- Tutti i cittadini, i consumatori ed utenti che condividono il presente Statuto;

- Le strutture e organizzazioni sindacali della CISL Regionale Lazio ai vari livelli categoriali e confederali, enti e cooperative che intendono contribuire e sostenere la tutela del consumatore-utente;

- Le associazioni, movimenti, leghe, circoli, gruppi organizzati purché i loro scopi si richiamino agli interessi dei consumatori, degli utenti, dei lavoratori e che non siano in contrasto con le finalità dell’Associazione.

- La rappresentanza dei soci collettivi nella vita associativa viene regolata da apposite convenzioni stipulate tra le parti;

- Ogni prestazione fornita dagli aderenti è a titolo gratuito.

ART. 6.

Ogni iscritto, in quanto socio, esercita i seguenti diritti:

- partecipa a tutte le attività e fruisce dei servizi di ADICONSUM Regionale Lazio Onlus;

- Esercita il diritto di voto per eleggere gli organi direttivi previsti;

- Partecipa ad ogni manifestazione o iniziativa della vita associativa.

ART. 7.

L’Associazione richiede che ogni socio adempia ai seguenti doveri:

- Operare attivamente per affermare le idee, gli indirizzi, i programmi proposti dall’Associazione;

- Partecipare alle riunioni e alle manifestazioni consumatori collaborando all’elaborazione delle decisioni; nonché alla formulazione e realizzazione di tutte le iniziative ed attività approvate dagli organi statutari;

- Versare regolarmente i contributi associativi secondo le indicazioni e le norme fissate dagli organi competenti;
- Osservare e adempiere alle decisioni contenute in Statuto, Regolamenti e delibere degli organi.

ART. 8.

Gli associati cessano di fare parte dell’ADICONSUM Regionale Lazio Onlus per: decesso, recesso, esclusione o scioglimento dell’Associazione ovvero dell’Ente a questa partecipante.

ART. 9.

Il recesso di una organizzazione associata è ammessa quando, per motivate ragioni esso è deliberato dai suoi organismi competenti. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Comitato di Segreteria dell’Associazione.

ART. 10.

L’associato, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso quando:
- Non osservi le disposizione dell’atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi;

- In qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare gli interessi dell’Associazione;

- Quando eserciti in proprio o entrando a far parte di altre organizzazioni, attività in contrasto con l’Associazione. L’esclusione viene decisa dal Comitato di Segreteria. La delibera di esclusione motivata sarà comunicata all’associato, nel termine di trenta giorni dalla decisione: contro di essa è ammesso ricorso al Consiglio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione.

ART. 11.

Nel caso di recesso, esclusione o scioglimento, l’associato che cessa di far parte dell’Associazione non ha diritto alla restituzione della quota sociale versata.

ART. 12.

Il Congresso è il massimo organo deliberante dell’Associazione.
Esso è costituito dai rappresentanti dei soci espressi dalle strutture aderenti e dai rappresentanti dei soci individuali delegati su base territoriale, secondo modalità e criteri definiti nel regolamento di cui all’art.3.
Il Congresso ha tutti i poteri per conseguire le finalità sociali ed in particolare:

a - Elegge il Consiglio Regionale dell’Associazione;

b - Nomina i componenti del Collegio dei probiviri;

c - Delinea le direttive dell’attività dell’Associazione e la programmazione generale del
quadriennio successivo;

d - Elegge i delegati al Congresso Nazionale.

Il Congresso si riunisce:

a - In sessione ordinaria, ogni quattro anni per la trattazione degli argomenti indicati nelle precedenti lettere a, b, c, d;

b - In sessione straordinaria, qualora ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio.

ART. 13.

Il Consiglio Regionale dell’Associazione è composto:
- da un minimo di quindici a un massimo di trentuno componenti eletti dal Congresso per un quadriennio;
- da un rappresentante per ogni struttura territoriale e struttura regionale aderente.

Il Consiglio Regionale propone al Comitato di Segreteria nazionale la nomina del Segretario Generale. Su proposta del Segretario Generale il Consiglio Regionale elegge i membri del Comitato di Segreteria.
Il Consiglio Regionale quale organo deliberativo permanente:

a - formula il programma annuale dell’Associazione sulla base delle direttive approvate dal congresso;

b - approva i bilanci preventivi e consultivi predisposti dal Comitato di Segreteria e le relative relazioni; definisce il contributo associativo annuale e relative modalità sulla base delle delibere dell’associazione nazionale;

c - coordina e controlla l’attività delle strutture territoriali, nominandone i Segretari generali, proposti dalle rispettive assemblee;

d - istituisce, su proposta del Comitato di Segreteria, i settori, stabilendone le attribuzioni;

e - elegge il Presidente ed i componenti del Collegio dei revisori dell’Ente;

f - delibera, a maggioranza dei due terzi dei presenti, eventuali cooptazioni di membri motivate da esigenze di rappresentanza territoriale e settoriale;

g - approva il regolamento per la partecipazione dei soci aderenti e/o affiliati al Congresso dell’Associazione.

h - le cariche dei membri del Consiglio Regionale dell’associazione sono gratuite.

ART. 14.

Il comitato di Segreteria è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri tra i quali è compreso il Segretario Generale:
esso è l’organo esecutivo delle deliberazioni assunte dal Congresso e dal Consiglio Regionale: prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento dell’Associazione.

Inoltre il Comitato di Segreteria:

a - predispone ogni necessario regolamento anche in ordine al funzionamento dei servizi dell’Associazione;

b - propone all’associazione del Consiglio Regionale il regolamento generale per l’applicazione dello Statuto ed eventuali modifiche;

c - convoca il Consiglio Regionale, determinandone i rispettivi ordini del giorno;

d - predispone i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all’approvazione del Consiglio Regionale;

e - delibera le variazioni di bilancio, le eventuali riserve e la destinazione di nuove entrate;

f - ratifica i provvedimenti assunti dal Segretario generale in via di urgenza;

g - applica le modalità del pagamento e delle contribuzioni dell’Associazione disposte dagli organi centrali, nonché delle quote associative annuali;

h - nomina rappresentanti dell’Associazione presso Comitati consultivi o decisionali di organismi pubblici o istituzionali a livello regionale;

i - nomina i responsabili dei settori operativi, dei Comitati tecnico-scientifici.

Il Comitato di Segreteria dura in carica quattro anni.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- le cariche dei membri del Comitato di Segreteria sono gratuite.

ART. 15.

Il Segretario Generale è il Legale Rappresentante dell’Associazione.

Oltre ai compiti e funzioni previsti nel Regolamento, spetta al Segretario Generale:

a - convocare, presiedere e coordinare il Comitato di Segreteria ed il Consiglio Regionale;

b - coordinare l’attività dell’associazione, predisporre i bilanci, curare i rapporti esterni dell’Associazione;

c - conferire deleghe per singoli atti o serie di atti ai componenti del Comitato di Segreteria, ovvero a collaboratori e/o esperti;

d - accettare da pubbliche amministrazioni e privati, donazioni, liberalità e contributi non in contrasto con le finalità dell’Ente.

In assenza del Segretario Generale o per motivato impedimento, i poteri ad esso conferiti sono esercitati da un componente il Comitato di Segreteria designato dal Comitato stesso.

ART. 16.

Per l’attuazione dei programmi di attività e per lo svolgimento di ricerche, studi, per l’apprestamento di documentazione e di quanto altro sia richiesto vengono costituiti appositi Comitati operativi nei vari campi di attività dell’Associazione.
Il Comitato di Segreteria si avvarrà di collaborazioni tecnico-scientifiche per l’espletamento dell’attività dell’Associazione.
Il Comitato di Segreteria determina le modalità di funzionamento e relative convenzioni.

ART. 17.

Il controllo della gestione dell’Ente è affidato al Collegio dei Sindaci, interni e/o esterni all’associazione, composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Regionale su proposta dei rappresentanti delegati dei soci ordinari.
Il Collegio rimane in carica un quadriennio ed i propri componenti possono essere confermati.
I componenti del Collegio possono partecipare alle riunioni del Comitato di Segreteria, nonché a quelli del Consiglio Regionale e del Congresso.
Nel caso di revisori interni all’associazione l’incarico è a titolo gratuito.

ART. 18.

Al Consiglio Regionale ADICONSUM sono demandate tutte le controversie insorte tra l’associazione e i soci e fra questi medesimi, relativamente ai rapporti sociali, nonché le funzioni interpretative dello Statuto e del Regolamento salva sempre la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria competente.

ART. 19.

In ogni comprensorio e/o provincia sarà promossa la costituzione di strutture territoriali ADICONSUM con finalità, organi analoghi a quelli previsti a livello regionale.
Ogni ADICONSUM territoriale dovrà dotarsi di un proprio regolamento interno sulla base dello Statuto regionale e regolamento nazionale.
L’ADICONSUM regionale Lazio Onlus promuove e coordina l’attività delle strutture decentrate che si costituiscono nel territorio della Regione.
Ogni gruppo d’acquisto collettivo promosso dall’Associazione, ovvero comitato, lega, associazione che si formi a livello territoriale, d’impresa, dei singoli enti e strutture di servizio è diretto e coordinato da un responsabile eletto dagli associati e nominato dal Segretario Generale del comprensorio e/o provincia.

ART. 20.

L’esercizio finanziario dell’Associazione è corrispondente all’anno solare. Il Bilancio di previsione deve essere sottoposto all’esame del Consiglio Regionale nello stesso giorno in cui è convocato per l’approvazione del bilancio consuntivo, e comunque non oltre i quattro mesi dall’inizio dell’anno.

ART. 21.

Per il raggiungimento degli scopi previsti all’articolo 4 e per quanto altro sarà ritenuto utile per il migliore conseguimento degli stessi, l’ADICONSUM Regionale Lazio Onlus si avvale:

a - delle quote associative;

b - dei contributi degli enti locali, della regione;

c - dei mezzi ricavati da pubblicazioni, ricerche, studi, documentazioni o quanto altro realizzato per conto degli aderenti e dei terzi, istituzioni pubbliche o di organismi privati;

d - dei proventi ricavati da sottoscrizioni, contributi ordinari e straordinari, pubblici o privati;

e - contributi di organismi internazionali.

ART. 22.

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l’Associazione è proprietaria o titolare per acquisto, lascito o donazione, e di tutti gli altri valori dei quali abbia piena disponibilità a qualsiasi titolo.
I singoli associati o gruppi di associati e le associazioni aderenti all’Associazione non possono chiedere la divisione del Fondo Comune, né pretendere, in caso di recesso quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati per tutto il periodo di esistenza dell’associazione.

ART. 23.

L’Associazione risponde di fronte ai terzi ed all’Autorità Giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Comitato di Segreteria.

ART. 24.

Le organizzazioni aderenti e territoriali nonché le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da essi direttamente assunte verso chiunque, e non potranno per qualsiasi titolo o causa, in specie per il fatto dell’adesione chiedere di essere sollevate da tale responsabilità.

ART. 25.

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dall’associazione nei confronti o a favore delle organizzazioni territoriali, costituiscono normale attività di assistenza propria dell’associazione senza assunzione di corresponsabilità.
L’ADICONSUM Regionale Lazio Onlus ha facoltà di verifica dei bilanci delle organizzazioni territoriali.

ART. 26.

Il Comitato di Segreteria quando siano venuti a mancare i presupposti politici e associativi che hanno dato origine ad ADICONSUM può proporre le scioglimento.
Lo scioglimento dell’associazione può essere pronunciato solamente dal Consiglio Regionale con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

ART. 27.

Le modifiche al presente statuto sono decise dal Consiglio Regionale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, e devono essere coerenti con le norme previste dallo statuto nazionale.

ART. 28.

Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia, alle quali si fa riferimento, e lo statuto e il regolamento nazionale ADICONSUM.

ART. 29.

Le strutture territoriali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente statuto regionale e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri statuti. Le norme contrastanti sono nulle. La competenza a dichiararne la nullità è del Consiglio Regionale ADICONSUM.

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